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Sez. 1, Sentenza n. 1250 del 24/04/1968 (Rv. 332771 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO- GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1968-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332771-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO- GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Rientra nella giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria la controversia instaurata dal dipendente pubblico al fine di conseguire dall' amministrazione di appartenenza il risarcimento del danno derivatogli dalla violazione dell'Obbligo di corrispondere agli istituti previdenziali i contributi di assistenza e di previdenza, inerendo la responsabilita ex art 2116 cod civ al rapporto previdenziale e non a quello di pubblico impiego. (V. 2524-64 1639-64 contra 2000-67, massima n. 329032 3247-63 1852-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)