Sez. U, Sentenza n. 2014 del 26/06/1971 (Rv. 352645 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - AUTONOMIA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIA FRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO SUL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI RELATIVI AD UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - AUTONOMIA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIA FRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO SUL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI RELATIVI AD UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
I rapporti assicurativi previdenziali, pur avendo il loro necessario fondamento nel rapporto di lavoro, hanno una propria autonomia rispetto ad esso, differenziandosene per fonte, causa, soggetti e contenuto. Pertanto, nella controversia insorta fra l' INPS ed un ente pubblico in ordine al versamento di contributi assicurativi, il rapporto di lavoro o di impiego cui tali contributi si riferiscono, viene in considerazione soltanto incidentalmente, al fine di stabilire se quello previdenziale sia dotato del suo necessario presupposto, consistente nell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia. Da tanto consegue che il giudice ordinario, dovendo decidere con efficacia di giudicato la sola vertenza di natura previdenziale, non puo negare la propria giurisdizione neanche qualora accerti che il rapporto di lavoro invocato a fondamento del rapporto previdenziale, abbia natura pubblicistica. (Conf 2524-64' 1639-64' 677-63' V 1250-68, mass n 332771' 2000-67, (mass n 329032).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)