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Sez. L, Sentenza n. 25759 del 24/10/2008 (Rv. 605878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Regime delle spese "ex" art. 152 att. cod. proc. civ., nel testo vigente prima della modifica di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326 - Ambito di operatività - Limiti - Giudizi previdenziali promossi per ottenere prestazioni previdenziali - Applicabilità - Giudizio promosso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere il versamento dei contributi previdenziali - Applicabilità della disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'art. 152 att. cod. proc. civ., nel testo vigente prima della modifica di cui cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, prevede, a date condizioni, l'esonero del lavoratore soccombente dall'onere delle spese processuali, non in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali. Ne consegue che l'azione promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere il versamento dei contributi previdenziali non rientra tra quelle di cui all'art. 152 att. cod. proc. civ., e resta assoggettata alle regole dettate dall'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)