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Sez. L - , Ordinanza n. 3549 del 11/02/2021 (Rv. 660423 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Ambito di applicabilità del regime delle spese processuali fissato dal'art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversie promosse nei confronti del datore di lavoro ed aventi ad oggetto diritti con incidenza sul rapporto previdenziale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660423-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali. (Nella specie, controversia per il pagamento del TFR).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)