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Sez. L, Sentenza n. 115 del 11/01/1978 (Rv. 389407 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389407-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI DI APPLICABILITA.*

In tema di controversie di previdenza e assistenza, ove il giudizio non sia stato promosso da un lavoratore assoggettato al regime contributivo obbligatorio, va esclusa l'esenzione dalla condanna alle spese processuali, di cui all'art 152 disp att cod proc civ. pertanto tale esenzione non compete al datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi e le conseguenti sanzioni civili. (Conf 27/76, mass n 378641).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)