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Sez. L, Sentenza n. 17788 del 12/12/2002 (Rv. 559207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di accertamento sul merito e di conseguente ripetizione delle somme versate - Accoglimento della domanda di ripetizione - Condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli interessi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Nel caso in cui, presentata domanda di condono previdenziale con riserva, in sede giurisdizionale venga accolta la domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione del condono stesso, su tali somme, in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998, non sono dovuti interessi (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda di ripetizione, aveva condannato l'INPS al pagamento degli interessi).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)