diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9306 del 13/07/2000 (Rv. 538448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di accertamento sul merito e di conseguente ripetizione delle somme versate - Validità ex art. 81, comma nono, legge n. 448/1998 - Efficacia retroattiva della disposizione - Applicabilità in cassazione della stessa quale "ius superveniens" - Configurabilità - Diritto ad interessi sulle somme da rimborsare - Esclusione per espressa previsione di legge.
Stato
decisa il 2000-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In applicazione dello "ius superveniens" avente portata retroattiva, rappresentato dall'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che, in riferimento alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 79 del 1997 (convertito con modificazioni nella legge n. 140 del 1997), o di precedenti provvedimenti di legge, prevede la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande stesse, in relazione all'eventuale accertamento giudiziale negativo circa l'effettiva esistenza del debito, la sentenza di merito che, prima dell'entrata in vigore di questa norma, abbia accolto una domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione di un condono previdenziale (nella specie richiesto a norma dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994), va confermata in cassazione, salvo che per il capo relativo al pagamento degli interessi su tale somme, dato che il citato art. 81, comma nono, prevede espressamente che non sono dovuti interessi sulle somme che gli enti impositori devono rimborsare in esito al contenzioso sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)