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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 20/03/1986 (Rv. 445202 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONI DI PARTE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ADESIONE DELL'ATTORE ALL'INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE FATTA DAL CONVENUTO IN SEDE DI ECCEZIONI DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - MANIFESTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TARDIVITÀ - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - NATURA DI SENTENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445202-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONI DI PARTE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ADESIONE DELL'ATTORE ALL'INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE FATTA DAL CONVENUTO IN SEDE DI ECCEZIONI DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - MANIFESTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TARDIVITÀ - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - NATURA DI SENTENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

L'adesione dell'attore all'indicazione del giudice competente, fatta dal convenuto in Sede di eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito, deve ritenersi soggetta alla regola generale fissata dall'art. 187 cod. proc. civ., e quindi consentita non oltre la rimessione della causa al collegio. Pertanto, qualora detta adesione intervenga tardivamente (nella specie, con la comparsa conclusionale), e sia di conseguenza irrilevante, la declinatoria della Competenza, per effetto del riconosciuto fondamento della eccezione del convenuto, non configura un provvedimento meramente ordinatorio (come nel diverso caso in cui la rimessione ad altro giudice venga disposta sulla base di quella adesione), ma ha natura di sentenza sulla Competenza, e come tale è impugnabile con istanza di regolamento da parte dell'attore soccombente. (V 3465/83, mass n 428343; (V 213/76, mass n 378868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)