Sez. 3, Sentenza n. 213 del 23/01/1976 (Rv. 378868 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE - IRRILEVANZA.*
Non costituisce pronuncia impugnabile col regolamento di Competenza, avendo carattere meramente ordinatorio, il provvedimento con il quale il giudice istruttore, prendendo atto dell'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto e dell'adesione dell'attore all'indicazione del giudice ritenuto competente, rimette le parti dinanzi a tale giudice, assegnando un termine per la riassunzione della causa, e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Ne e rilevante a tal fine che vertendosi in materia di Competenza territoriale inderogabile non era applicabile la disposizione dell'art 38 ultima parte cod proc civ, e percio, la pronuncia avrebbe dovuto essere emessa dal collegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)