Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 19/05/1983 (Rv. 428343 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO EX ART. 38, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE ORDINATARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO EX ART. 38, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE ORDINATARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, emesso a norma dell'art. 38 terzo comma cod. proc. civ. per effetto della adesione dell'attore all'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, ha natura meramente ordinatoria, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza. (V 213/76, mass n 378868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)