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Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura

Testo vigente

Art. 10

1. E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975.

3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III. Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Sezione I. Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo

Art. 11

1. Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una piu' razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

  1. a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacita' professionale, si impegnino a tenere una contabilita' aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

  2. b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilita' specificati al successivo articolo 17.

2. Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

Art. 13

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreche' i soci ritraggano dalla attivita' aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attivita' aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

2. In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilita' agraria.

3. Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreche' entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

4. Sempreche' il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano puo' essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonche' le facolta' per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 14

1. Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovra' essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sara' in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unita' lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attivita' nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.

2. Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui e' titolare.

3. L'unita' lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

4. Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sara' ultimato.

5. In particolare esso dovra' contenere i seguenti elementi:

  1. a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformita' delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

  2. b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o lo eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto.
    Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovra' essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto "ultraquindicennale" da un organismo fondiario ai sensi del successivo, titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che e' disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovra' essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

  3. c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

6. La durata del piano di regola non puo' eccedere i sei anni.

7. Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano puo' essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.

Art. 15

1. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

  1. 1) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;

  2. 2) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

  3. 3) cessione, in proprieta' o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attivita' agricola di cui al successivo titolo IV;

  4. 4) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

2. Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

3. L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprieta' o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attivita' agricola mediante diretti rapporti, puo' rivolgersi all'organismo di intervento fondiario - di cui al successivo articolo 39 - per ottenere in proprieta' o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

4. Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

Art. 16

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.

Art. 17

1. Come livelli di comparabilita' fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT.

2. Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uopo determinate dall'ISTAT.

3. Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilita' sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia o, in mancanza, per regione.

4. I dati sulle retribuzioni medie pro capite sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero della agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

5. Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Per la determinazione del reddito degli addetti alla azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

  1. 1) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

  2. 2) remunerazione del capitale proprio utilizzato nella azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

  3. 3) per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

7. Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento puo' essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' extra-agricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.

8. Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditivita' pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.

9. Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con le regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalita' per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.

10. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulera' con l'istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.

11. I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione.

Art. 18

1. Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalita' dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unita' di conto per ogni unita' lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi non puo' superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

3. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.

4. La quota di concorso per ciascun mutuo e' corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative. Il concorso negli interessi e' ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Consequentemente il mutuatario corrispondera' all'istituto mutuante la differenza tra l'annualita' o semestralita' dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

Art. 19

1. Il concorso di cui al precedente articolo e' concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

2. Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

3. Tra gli istituti di cui ai precedenti commi e' incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che e' autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

4. Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

6. E' consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

7. L'imprenditore puo' chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrispondera' all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

8. L'istituto di credito e' tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avra' luogo con le modalita' di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Art. 20

1. Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, e' concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

2. La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

3. Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento.

4. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

5. Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

6. Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.4

Art. 22

1. Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385.6

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385.6

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385.6

5. Le documentazioni, le formalita', gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, 4 pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

Art. 23

1. Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, puo' essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno.

2. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Art. 24

1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti e' subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

2. Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o piu' aziende associate.

3. La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame e' subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

4. Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto la approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

5. I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a piu' fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 25

1. Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorita' cui e' rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

2. In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 e' limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 33.648 unita' di conto per ogni unita' lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N.352.

Sezione II. Rapporti stato-regioni

Art. 26

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

  1. a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attivita' amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

  2. b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

  3. c) istituzione di un comitato consultivo, che potra' anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonche' sulla idoneita' sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

2. Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali piu' rappresentative a livello nazionale.

3. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformita' delle direttive espresse dalla presente legge di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

4. Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunita', o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunita' economica europea.

5. Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresi' fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 27

1. In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attivita' amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 28

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta delle regioni interessate assegnera' la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

2. Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avra' luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

3. Le annualita' relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

4. Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunita' economica europea delle richieste di rimborso.

Sezione III. Aiuti per la contabilita' aziendale

Art. 29

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 600 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel primo anno, di 171 unita' di conto nel secondo, di 105 unita' di conto nel terzo e 66 unita' di conto nel quarto.

2. Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.

Sezione IV. Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Art. 30

1. Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una piu' razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attivita' a carattere collettivo, puo' essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

2. L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 2.600 unita' di conto ad un massimo di 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune.

3. Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversita' atmosferiche, nonche' dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.

4. Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle regioni.

5. Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate.