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Sez. 6, Sentenza n. 1566 del 28/03/2000 Cc. (dep. 03/07/2000) Rv. 217074 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Contatore ENEL - Mera rimozione dei sigilli - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217074-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Non integra il reato di cui all'art. 349, primo comma, cod. pen. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell'ENEL, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell'art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della "res", per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione della energia erogata nell'interesse sia del fabbricante fornitore sia dell'Erario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., DM 08/07/1924 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)