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Sez. 5, Sentenza n. 4114 del 25/02/1997 Ud. (dep. 08/05/1997) Rv. 207479 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Materia regolata dall'art. 2 cod. pen. - Materia esclusa - Successione di atti o fatti amministrativi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207479-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

L'art. 2 cod. pen. che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto - modificandoli - sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art. 468 cod. pen., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l'ENEL, a seguito della legge n. 395 del 1992, ente pubblico economico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)