Sez. L, Sentenza n. 5334 del 16/06/1987 (Rv. 453915 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA RESA DAL GIUDICE PENALE IN GRADO DI APPELLO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA RESA DAL GIUDICE PENALE IN GRADO DI APPELLO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Qualora la sentenza resa dal giudice penale in grado d'appello venga impugnata dalla parte civile, a tutela del proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, e tale impugnazione sia accolta dalla suprema Corte, con Cassazione con rinvio al giudice civile, la sentenza medesima, ferma restando la sua irrevocabilità ai fini penali, rimane priva di autorità di giudicato ai suddetti fini civili, e, quindi, tanto nell'indicata Sede di rinvio, quanto in autonomo giudizio che sia instaurato a seguito di Estinzione di quello di rinvio per mancata riassunzione, il giudice civile ha il potere-dovere di valutare "ex novo" i fatti esaminati dal giudice penale, salvo l'effetto vincolante della pronuncia di Cassazione, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., ove abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto, enunciando i relativi principi (e non anche pertanto, ove abbia annullato per vizi di motivazione). (V 1191/86, mass n 444675; (V 465/83, mass n 425262; (V Corte cost n 1/70 e n 29/72).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)