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Sez. 2, Sentenza n. 465 del 18/01/1983 (Rv. 425262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MANCATA O TARDIVA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MANCATA O TARDIVA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - CONSEGUENZE.*

Qualora, in seguito alla Cassazione della sentenza d'appello che abbia dichiarato inammissibile il gravame, la causa non sia stata riassunta in Sede di rinvio, o sia stata riassunta tardivamente, si verifica, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., l'Estinzione non solo della fase processuale nella quale è stata emessa la sentenza cassata, bensì dell'intero processo, con il conseguente venir meno della decisione di primo grado, poiché le uniche pronunce che resistono all'Estinzione del giudizio di rinvio sono quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato. (V 1669/80, mass n 405280; (V 3035/79, mass n 399390; (V 3421/73, mass n 367396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)