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Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 18/05/1996 (Rv. 497673 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Persona giuridica - Costituzione a mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla - Successiva costituzione del legale rappresentante - Sanatoria con effetto retroattivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497673-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA

Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale è sanato con effetto retroattivo, rispetto alle eventuali nullità da esso dipendenti, mediante la costituzione, in qualsiasi stato e grado del processo (sempreché il giudice non abbia rilevato quel difetto traendone le debite conseguenze in ordine all'inammissibilità della domanda o dell'impugnazione), del legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale ratifichi espressamente o tacitamente la condotta precedente a tale costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)