Sez. 3, Sentenza n. 6606 del 11/11/1986 (Rv. 448762 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO SULLA RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA FIGURA - CRITERI.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO SULLA RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA FIGURA - CRITERI.*
Si ha locazione d'immobile quando questo sia stato specificamente considerato nella sua effettiva consistenza, con funzione prevalente rispetto ad altri beni che abbiano carattere accessorio e non siano collegati tra loro da un vincolo che li unifichi ai fini produttivi; ricorre, invece, l'affitto d'azienda quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali concessi in godimento in quanto organizzati per la produzione di beni e di servizi. Ai fini dell'individuazione, nel caso concreto, dell'una o dell'altra figura di contratto, il giudice deve procedere ad una duplice indagine, interpretando da un lato la comune intenzione delle parti contraenti ed avendo riguardo, dall'altro, all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. (Conf 6572/83, mass n 431288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)