Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 07/11/1983 (Rv. 431288 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - AFFITTO D'AZIENDA - LOCAZIONE D'IMMOBILE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO SULLA RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA FIGURA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
AZIENDA - AFFITTO - AFFITTO D'AZIENDA - LOCAZIONE D'IMMOBILE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO SULLA RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA FIGURA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Ricorre l'affitto d'azienda quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi; si ha, invece, locazione di immobile quando questo sia stato specificamente considerato nella sua effettiva consistenza, con funzione prevalente rispetto ad altri beni che abbiano carattere accessorio e non siano collegati fra loro da un vincolo che li unifichi ai fini produttivi. L'indagine sulla ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra figura va condotta interpretando, da un lato, la comune intenzione delle parti contraenti e avendo riguardo, dall'altro, all'obbiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto ed il relativo apprezzamento del giudice del merito non è censurabile in Cassazione se immune da vizi logici e errori giuridici. (V 3605/82, mass n 421570; (V 1986/82, mass n 419829, sulla prima parte; (V 6361/81, mass n 417159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)