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Sez. 5 - , Sentenza n. 34288 del 24/09/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280032 - 01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ | Decreto di citazione a giudizio - Notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che non abbia rapporti con l'imputato - Inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell’atto - Conseguenze - Nullità assoluta e insanabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280032-01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ

La notificazione della citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che risulti non avere avuto rapporti con l'imputato integra una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, attesa l'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.(Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che, dopo avere proposto appello, non era comparso in giudizio e non ne aveva comunicato l'esito all'imputato contumace, mostrando un sostanziale disinteresse verso il processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)