Sez. 2, Sentenza n. 3071 del 14/10/1972 (Rv. 360843 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il giudizio di rinvio e un processo chiuso, nel senso che, dovendo il giudice di rinvio limitarsi a completare il sillogismo giudiziale, applicando il dictum della Cassazione ad un materiale di cognizione immune da lacune, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla data della sentenza annullata, senza possibilita di dedurre prove o di prospettare difese non proposte nella precedente fase del giudizio di merito, salvo il caso che la sentenza di annullamento abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria la esplicazione di una ulteriore attivita difensiva (applicazione di una legge sopravvenuta; vizi del procedimento che abbiano impedito il pieno Esercizio dei diritti spettanti alle parti, eccetera). (Conf 3453'69, mass n 343563).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)