Sez. 1, Sentenza n. 656 del 12/03/1974 (Rv. 368471 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - DIVIETO - FATTISPECIE (IMPOSTA DI REGISTRO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - DIVIETO - FATTISPECIE (IMPOSTA DI REGISTRO).*
Il giudizio di rinvio e un processo chiuso, nel senso che, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione ad un materiale di cognizione gia completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla data della sentenza annullata, senza possibilita di dedurre prove e di prospettare difese non proposte nella precedente fase del giudizio di merito. (nella specie, secondo il dettato della SC, il giudice di rinvio doveva stabilire se il contribuente fosse decaduto dai benefici della registrazione dell'atto di acquisto di un'area, previsti dal dllt 26 marzo 1946, n 221, a causa della mancata ricostruzione su di essa dell'edificio oggetto dei benefici medesimi, e, ove tale decadenza si fosse verificata, accertare da quale momento l'amministrazione poteva far valere il proprio diritto per evitarne la prescrizione. Il contribuente, in Sede di rinvio, al fine di paralizzare sotto diverso profilo la pretesa fiscale, aveva sollevato una nuova eccezione di prescrizione basata non piu sulla dedotta inerzia dell'amministrazione nel far valere la decadenza in cui egli era incorso, e sulla quale la pretesa medesima era fondata, bensi sull'assunto di una erronea concessione dell'agevolazione e dell'inerzia dell'amministrazione nel revocarla. Nell'enunziare il principio di cui in massima, la SC ha cassato con rinvio la sentenza che tale ultima eccezione aveva accolta). (V 3071'72, mass n 360843; 3453'69, mass n 343563).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 26/03/1946 num. 221 art. 2, Legge 25/06/1949 num. 409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)