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Sez. L, Sentenza n. 20887 del 05/10/2007 (Rv. 599630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Adesione del lavoratore ad un accordo sindacale mediante dimissioni - Natura di negozio unilaterale - Necessità di conseguire il risultato dell'assunzione presso altro datore di lavoro - Vizio della volontà - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In tema di dimissioni del lavoratore, il fatto che questi le abbia presentate in adesione ad un accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro, per garantirsi la riassunzione presso altro datore di lavoro, non esclude che l'atto corrisponda alla sua effettiva volontà negoziale; pertanto, in quanto atto unilaterale recettizio, che ai sensi dell'art. 1324 cod. civ. soggiace alle norme in tema di annullabilità per vizi della volontà dei contratti, le dimissioni possono essere annullate soltanto se sussistono i presupposti di cui agli artt. 1427 e segg. cod.civ. (la fattispecie era relativa a dipendenti dell'Istituto Nazionale Trasporti, che, in adesione ad un accordo sindacale, avevano presentato le dimissioni per essere assunti alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)