Sez. L, Sentenza n. 7629 del 19/08/1996 (Rv. 499240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Disciplina dei vizi della volontà ed in particolare dell'errore di diritto - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni del lavoratore - che costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro - soggiacciono, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429 n. 4 e 1431 cod. civ., per errore di diritto - che si verifica quando l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo la stessa deve essere interpretata o applicata -, fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, l'errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)