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Sez. 2, Sentenza n. 874 del 23/01/2012 (Rv. 621716 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Dimissioni dell'agente - Annullabilità per vizio della volontà - Condizioni - Comportamento del preponente ingenerante nel preposto una rappresentazione alterata della realtà - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621716-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE

Le dimissioni del preposto nel rapporto di agenzia, pur consistendo in un atto unilaterale, sono annullabili per vizio della volontà qualora siano eterodeterminate dal comportamento del preponente che ingeneri nell'altro una rappresentazione alterata della realtà, viziando l'"iter" formativo della volontà di quest'ultimo, e ciò anche se tale condotta consista nella prospettazione di esercitare un diritto soggettivo o un potere giuridico, in quanto la rappresentazione di uso strumentale di una situazione giuridica si pone in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'annullamento delle dimissioni dell'agente per vizio della volontà, evidenziando che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare, sotto questo profilo, la condotta del preponente che aveva comunicato ai clienti dell'agente l'introduzione di modiche tariffarie di entità tale da indurre detti clienti a manifestare l'intenzione di rivolgersi ad altre compagnie e che, dopo la comunicazione del recesso dell'agente, aveva accettato questo con decorrenza immediata ed aveva, infine, assunto la determinazione di non procedere più alle modifiche tariffarie programmate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)