Sez. 5, Sentenza n. 11645 del 17/09/2001 (Rv. 549258 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'ufficio delle imposte di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, e così di prescindere in tutto o in parte - in base al secondo comma della citata disposizione - dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria, la quale aveva giustificato il ricorso all'accertamento induttivo sulla base di elementi concreti, quali le gravi anomalie riscontrate nel rapporto tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche e tra ricavi ed oneri per il personale dipendente, nonché nella situazione patrimoniale - finanziaria della società, caratterizzata da un cospicuo indebitamento verso le banche).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)