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Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 09/02/2001 (Rv. 543736 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo - Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543736-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ai sensi dell'articolo 39, comma primo lett, d) del d.P.R. n. 600 del 1973; ad un tale riguardo il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (sulla base di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva escluso la sussistenza di un'alterazione di bolle di accompagnamento, e annullato l'accertamento presuntivo, sulla base dell'aspetto esteriore delle bolle medesime e non ritenendo sintomatica di falsificazione l'effettuazione di più trasporti a distanza di pochissimi giorni in ragione della breve distanza tra la sede dell'acquirente e quella della venditrice).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)