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Sez. 1 - , Sentenza n. 35996 del 08/05/2019 Ud. (dep. 13/08/2019) Rv. 276813 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Applicazione di misura di sicurezza personale - Soggetto condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Accertamento dell'attuale pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276813-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31 com. 2, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)