Sez. U, Sentenza n. 1923 del 09/03/1990 (Rv. 465792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIVISIONE INAFA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - PERSONALE A STATUTO LOCALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIVISIONE INAFA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - PERSONALE A STATUTO LOCALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
I dipendenti civili dei quartieri generali alleati in Italia, compreso il personale della divisione inafa (fondi internazionali a gestione autonoma extrabilancio), rientrano - ai sensi dell'art. 8 dell'accordo stipulato a Parigi il 26 luglio 1961 tra il comando supremo alleato in Europa ed il governo italiano, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 - nella categoria del personale "a statuto internazionale", sottratto alla giurisdizione italiana, quando sussistono le condizioni stabilite dal consiglio Atlantico con decisione del 10 febbraio 1954, siano cioè remunerati in base alle tariffe salariali della n.A.T.O. E siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi, a carattere permanente, nell'ambito delle attività istituzionali dei quartieri medesimi, mentre, in difetto di entrambi od anche di uno solo di siffatti presupposti, gli anzidetti dipendenti devono essere inquadrati, a tutti gli effetti, nella categoria del personale "a statuto locale", cui è espressamente riconosciuta la protezione giurisdizionale italiana (art. 8 citato, lett. F). (V 4637/88, mass n 459524; (V 2549/88, mass n 458293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)