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Sez. U, Sentenza n. 4637 del 15/07/1988 (Rv. 459524 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA E RELATIVI ORGANISMI OPERATIVI - DIPENDENTI CIVILI - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - ART. 8 DELL'ACCORDO DI PARIGI DEL 26 LUGLIO 1961 FRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL COMANDO SUPREMO ALLEATO IN EUROPA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE "A STATUTO LOCALE" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459524-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA E RELATIVI ORGANISMI OPERATIVI - DIPENDENTI CIVILI - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - ART. 8 DELL'ACCORDO DI PARIGI DEL 26 LUGLIO 1961 FRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL COMANDO SUPREMO ALLEATO IN EUROPA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE "A STATUTO LOCALE" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo ai dipendenti civili dei quartieri generali alleati in Italia, ovvero degli organismi mediante i quali essi operano, come il central welfar fund (C.w.F.) del quartiere generale delle forze alleate del Sud-Europa (a.F.S.e.), non è invocabile l'immunità dalla giurisdizione prevista dall'art. 5 della convenzione sullo statuto dell'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (firmata ad ottawa il 20 settembre 1951 e ratificata con legge 10 novembre 1954 n. 1226), in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 2 della convenzione medesima, e trova invece applicazione l'art. 8 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961 fra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083, il quale sottrae alla giurisdizione italiana il personale "a statuto internazionale", quello cioè remunerato in base alle tariffe salariali della NATO e destinato a ricoprire incarichi amministrativi permanenti nell'ambito dell'attività istituzionale dei quartieri, non pure il personale "a statuto locale", in cui vanno inquadrati i dipendenti stessi in difetto anche di uno soltanto dei suddetti requisiti (nella specie, cassiera presso il "leisure center" del menzionato C.w.F.), con la conseguenza che, sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro di questi ultimi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. (V 2549/88, mass n 458293; (V 6100/87, mass n 454434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/09/1951 num. 2, Tratt. Internaz. 20/09/1951 num. 5, Legge 10/11/1954 num. 1226, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)