Sez. 1, Sentenza n. 5369 del 06/05/1992 (Rv. 477119 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Presentazione nella segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata - In genere | Termine - Decorrenza - Presentazione del ricorso del detto termine alla Commissione Tributaria Centrale - Tempestività della impugnazione - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Presentazione nella segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata - In genere
Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale deve essere proposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata, mediante presentazione dell'atto alla segreteria del giudice "a quo", escludendosi quindi, senza che ciò violi gli artt. 24 e 113 Cost., ogni rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione, alla presentazione del ricorso, nei prescritti termini, alla stessa Commissione Centrale ovvero ad organi dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)