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Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 17/12/1994 (Rv. 489294 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Presentazione del ricorso nel detto termine alla Commissione Tributaria Centrale - Effetto - Tempestività dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489294-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE

In tema di contenzioso tributari, il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale presentato, entro il termine di sessanta giorni, alla segreteria della stessa anziché, come prescritto dall'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, alla segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado che ha emesso la decisione impugnata, impedisce la decadenza dalla impugnazione ancorché sia pervenuto alla segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado in tempo successivo al compimento del termine suindicato, atteso che le prescrizioni circa i termini delle impugnazioni perseguono rilevanti interessi di certezza dei rapporti giuridici che restano salvaguardati con la presentazione in termini del ricorso avanti alla segreteria di un giudice tributario, attenendo le ulteriori vicende solo alla sollecita comunicazione fra uffici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)