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Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 27/03/1997 (Rv. 503329 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE | Ricorso - Presentazione presso la segreteria della Commissione Tributaria Centrale - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1997-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503329-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, per verificare la tempestività della impugnazione alla Commissione Tributaria Centrale non rileva la presentazione del ricorso nei termini prescritti alla Commissione stessa, né la data di spedizione del ricorso stesso a mezzo del servizio postale, atteso che la legge, tra le possibili modalità di proposizione del ricorso, dà rilievo a quella (e soltanto a quella) effettuata mediante presentazione dell'atto presso la segreteria del giudice a quo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)