Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023 (Rv. 669357 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di agenzia - Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Scritture diverse dal contratto - Limiti. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO - In genere.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.
Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)