Sez. 3, Sentenza n. 2266 del 04/02/2026 (Rv. 677843-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Prova del contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Necessità - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - In genere.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE
La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)