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Sez. L, Sentenza n. 1824 del 28/01/2013 (Rv. 624886 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO | Contratto di agenzia - Forma scritta "ad probationem" - Conseguenze - Prova testimoniale riguardante l'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Prova testimoniale o per presunzioni circa l'interpretazione del contratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624886-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO

La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)