Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 12/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169231 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - COLTELLO CON APERTURA A SCATTO O "MOLLETTA" - ARMA PROPRIA - DISCIPLINA APPLICABILE - SANZIONE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - COLTELLO CON APERTURA A SCATTO O "MOLLETTA" - ARMA PROPRIA - DISCIPLINA APPLICABILE - SANZIONE.*
Il coltello con apertura a scatto, munito di congegno a bottone, che fissa saldamente la lama all'impugnatura, e denominato "molletta", appartiene al numero delle armi proprie la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; è assimilabile al pugnale o allo stiletto e rientra nella categoria delle cosiddette armi bianche, soggette alla disciplina dell'art. 4, primo comma legge n. 110 del 1975, la quale ha abrogato, con l'art. 40, l'art. 42, primo comma del T.U.L.P.S.. ne consegue che il porto di detta arma non da sparo è punito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 699, secondo comma cod. pen.. (V mass n 159368, sulla prima parte; (V mass n 159010; (V mass n 166961; (V mass n 159011; (V mass n 158654, sulla ultima parte; (V mass n 158648; (V mass n 147091; (V mass n 145760; (V mass n 143174; (V mass n 141188; (V mass n 141187; (V mass n 119779).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 18/05/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)