Sez. 1, Sentenza n. 5228 del 11/01/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159368 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE E DI ARMI IMPROPRIE - NOZIONE E DISTINZIONE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE - FATTISPECIE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE E DI ARMI IMPROPRIE - NOZIONE E DISTINZIONE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE - FATTISPECIE.*
Il porto abusivo delle armi proprie - quelle cioè la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona ed in esse comprese le armi comuni da sparo per la sola ipotesi residuata dopo la legge n. 597 del 1974 che il porto avvenga fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico - è punito con la sanzione originariamente prevista dall'art. 699 del codice penale e poi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 497 del 1974, le cui Disposizioni sono espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge, che concerne il porto delle cosiddette armi improprie, ossia di quelle che, pur avendo una specifica, diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo la nozione datane dal secondo comma dello stesso art. 4, ampliata rispetto a quella in origine contenuta nel secondo comma dell'art. 42, ora abrogato, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli artt. 80 e 45, secondo comma, del relativo regolamento. (fattispecie concernente una noccoliera ed uno staffile metallico, che sono state ritenute armi proprie). (V mass n 147091; (V mass n 145760; (V mass n 143302; (V mass n 141189; (V mass n 141188; (V mass n 140440; (V mass n 138600).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 45, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)