Sez. L, Sentenza n. 1916 del 06/03/1999 (Rv. 523898 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Personale con diritto a pensione già maturato all'atto del passaggio ad altra amministrazione dello stato - Conservazione del beneficio delle concessioni gratuite di viaggio - Passaggio volontario ex d. P. C. M. 5 agosto 1988 n. 925 - Estensione - Condizione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
In relazione alla soppressione, ai sensi dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1986 n. 41, delle concessioni gratuite di viaggio di cui all'art. 20 lett. a) della legge 21 novembre 1958 n. 1108, la disciplina dettata dall'art. 8 del D. M. 8 aprile 1987, che prevede la conservazione di detto beneficio per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato che all'atto del passaggio ad Amministrazione dello Stato abbia maturato il diritto a pensione, comporta che nell'ipotesi di passaggio volontario ad altra amministrazione regolata dal d. P. C. M. 5 agosto 1988 n. 325 tale presupposto si verifica con il compimento di venti anni di servizio effettivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 219 CORTE COST., Legge 21/11/1955 num. 108 art. 20, Legge 25/02/1986 num. 41 art. 10 CORTE COST., DM Trasporti 15/04/1987 art. 8, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)