Sez. 1, Sentenza n. 5078 del 19/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208727 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Requisiti - Omissione, nel testo di esso, del nome di uno o più dei giudici che l'hanno deliberato - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'omissione, nel testo di un provvedimento giudiziario, del nome di uno o più giudici che l'hanno deliberato non è causa di nullità di esso, ma solo di irregolarità, sanabile, all'occorrenza, con la procedura di correzione degli errori materiali, a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di decisione emessa dal tribunale di sorveglianza)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)