Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 20/01/2004 Ud. (dep. 17/02/2004) Rv. 228082 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del Collegio - Nullità - Esclusione - Condizioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del Collegio non comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., quando si proceda alla correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, in quanto la mancata sottoscrizione del presidente determina una sottoscrizione incompleta ma non totalmente mancante e, pertanto, suscettibile di correzione ex art. 547 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che l'iniziale mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, cui abbia fatto seguito la tempestiva correzione, comporti l'annullamento della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)