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Sez. L, Sentenza n. 5500 del 30/08/1983 (Rv. 430436 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO ALL'OPINIONE ESPRESSA DAL CONSULENTE MA COSTITUENTE OGGETTO DI SPECIFICHE CENSURE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PRODUZIONI DOCUMENTALI IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO ALL'OPINIONE ESPRESSA DAL CONSULENTE MA COSTITUENTE OGGETTO DI SPECIFICHE CENSURE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PRODUZIONI DOCUMENTALI IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, ove ritenga di aderire all'opinione espressa dal consulente tecnico di ufficio, in ordine alla quale siano state sollevate specifiche censure, deve prendere in considerazione queste ultime ed enunciare le ragioni per cui ritenga di non condividerle, al fine di consentire il controllo circa l'adeguatezza e la congruità della motivazione, specie quando, in materia di pensioni di Invalidità, dette censure si accompagnino a produzioni documentali - possibili per la prima volta anche in appello poiché il divieto di nuove prove, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., non si estende alle prove precostituite, come i documenti -, dimostrative di aggravamenti dello stato morboso originariamente lamentato o dell'insorgere di nuove malattie e non di circostanze di cui si impone la valutazione ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., ovvero dei risultati di un'indagine diversamente condotta sul piano tecnico, sia pure in riferimento ad una malattia già considerata o ad un'altra sintomatologia della medesima, idonea ad influenzare il giudizio di Invalidità, formulabile anche sollecitando chiarimenti da parte dello stesso consulente in ordine alle nuove acquisizioni. (V 725/83, mass n 425469; (V 5121/81, mass n 415909; (V 4050/80, mass n 407963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)