Sez. 3, Sentenza n. 17860 del 22/08/2007 (Rv. 599612 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | In genere.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
In tema di fideiussione stipulata dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, accertata la genuinità della firma del fideiubente e non raggiunta la prova che la garanzia fosse limitata ad un importo inferiore, pari a quello per il quale vi era stata originaria prestazione di garanzia per un affidamento bancario prestato ad un terzo, consegue che la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1938 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato ritenuto che, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, le parti avessero stipulato un accordo contenente l'indicazione dell'importo massimo garantito, sicché ogni censura di violazione di legge e di vizio di motivazione era destituita di fondamento).
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)