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Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005 (Rv. 580518 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione con importo in bianco - Equivalenza alla fideiussione "omnibus" - Modifica della disciplina per effetto della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580518-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

La fideiussione mediante firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l'entità massima della obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione "omnibus" e, qualora sia stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha reso obbligatoria l'indicazione del tetto di garanzia, e sia invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti insorte in epoca anteriore, non è soggetta all'applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui contratti perfezionatisi in precedenza e sugli effetti che i medesimi abbiano già prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)