Sez. 1, Sentenza n. 18353 del 23/08/2006 (Rv. 591534 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto di asilo - Contenuto legale - Diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico e di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica - Configurabilità .
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo "status" di rifugiato politico, e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo "ex" art. 1, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2005 num. 140 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)