Sez. 1, Sentenza n. 25028 del 25/11/2005 (Rv. 584328 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | - Diritto di asilo - Contenuto legale - Diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico e di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica - - Domanda di asilo - Funzionalizzazione al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Configurabilità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, e in considerazione del fatto che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951) e configurato la domanda di asilo come esclusivamente finalizzata al riconoscimento di detta qualifica, il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico e non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica. Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della Convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico. (Nella specie, un cittadino turco di etnia curda, la cui domanda per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico era stata rigettata dalla allora competente Commissione centrale, aveva presentato ricorso avverso siffatto provvedimento e il tribunale prima e la corte d'appello poi, in accoglimento di analoga domanda subordinata dello straniero, ne avevano dichiarato il diritto di asilo. Affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione contro il provvedimento amministrativo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 34, Legge 07/04/2003 num. 85 art. 7, Legge 30/05/2005 num. 140 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)