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Sez. 5 - , Sentenza n. 5716 del 08/07/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 278322 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Impugnazione da parte del pubblico ministero per rivalutazione di prove dichiarative - Conferma in appello della sentenza di assoluzione - Ricorso per cassazione per violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni - Doglianza sulla valutazione della prova dichiarativa - Preclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278322-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)