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Sez. 4 - , Sentenza n. 6501 del 26/01/2021 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 281049 - 02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado di proscioglimento - Appello del pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa – Conferma dell’assoluzione in appello – Obbligo per il giudice di rinnovare l’istruzione dibattimentale – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281049-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)