Sez. U, Sentenza n. 344 del 13/02/1970 (Rv. 345244 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 11, TERZO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - INOSSERVANZA DEL PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 11 - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 11, TERZO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - INOSSERVANZA DEL PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 11 - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PA.*
A seguito della decisione della Corte costituzionale n 97 dell'8 luglio 1967, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, terzo comma, del RD 30 dicembre 1933, n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e secondo comma dello stesso articolo, tale sanatoria deve ritenersi operante ove l' amministrazione convenuta si costituisca in giudizio, nonostante la nullita della citazione. (Conf 1250-68, massima n 332769 V 2650-69, massima n 342297 915- 69, massima n 339300).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)