Sez. 3, Sentenza n. 915 del 21/03/1969 (Rv. 339300 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART 11, TERZO COMMA, RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - SANATORIA EX TUNC PER LA COSTITUZIONE DELLA PA - GIUDIZI IN CORSO - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART 11, TERZO COMMA, RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - SANATORIA EX TUNC PER LA COSTITUZIONE DELLA PA - GIUDIZI IN CORSO - ESTENSIONE.*
A seguito della dichiarazione, da parte della Corte costituzionale (sentenza 8 luglio 1967, n. 97) della illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nei limiti in cui esclude la sanatoria, per la pubblica amministrazione, della nullita della notificazione e divenuto operante anche nei giudizi in corso il principio, secondo cui la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della notificazione con effetto ex tunc. (V. 2490-68, massima n. 334932).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)