Sez. L, Sentenza n. 13779 del 09/12/1999 (Rv. 531951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in causa del terzo - Deduzione della imputabilità al terzo del fatto generatore della responsabilità - Esclusione della responsabilità del terzo - Difetto di censura - Integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Il litisconsorzio di diritto processuale - quale quello che si configura quando il convenuto abbia chiamato nel processo un terzo, non ai fini di un'eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità - non rende necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti del terzo chiamato in causa, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultimo, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del cit. art. 331 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)